Legittimo parlare di maltrattamenti se si impedisce al partner di esprimere un proprio autonomo punto di vista
Il reato non è escluso, precisano i giudici, per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube
Legittimo parlare di maltrattamenti in famiglia se un partner impedisce all’altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista, se non con la sanzione della violenza o dell’offesa.
Questa la presa di posizione dei giudici (sentenza numero 14479 del 21 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del processo a carico di un uomo, condannato in via definitiva per le condotte tenute nei confronti della oramai ex coniuge.
Linea di pensiero comune tra i giudici di merito e i magistrati di Cassazione. Inequivocabili i comportamenti dell’uomo, alla luce del principio secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia consiste nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare loro sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di vita.
Impossibile, nella vicenda in esame, accogliere la tesi difensiva, mirata a sminuire la portata delle condotte poste in essere dall’uomo, relegandole a mere liti familiari, senza considerare, però, che la linea distintiva tra il delitto di maltrattamenti e la litigiosità familiare è chiara e marcata: si consuma il primo quando un soggetto impedisce a un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza o dell’offesa, mentre ricorre la seconda quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, su un piano di riconoscimento e di accettazione reciproca del diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista.
Per chiudere il cerchio, infine, la sottolineatura che, a fronte di condotte abitualmente vessatorie che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube.