Cancellazione o ritardo del volo: come identificare la responsabilità del vettore

L’esonero del vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista a livello comunitario è subordinato alla rigorosa dimostrazione dell’esistenza di circostanze eccezionali e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievole lamentato dal passeggero

Cancellazione o ritardo del volo: come identificare la responsabilità del vettore

In materia di responsabilità del vettore aereo per cancellazione o ritardo del volo, a fronte di un assetto normativo ispirato all’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela del passeggero, quale parte strutturalmente debole del rapporto, l’esonero del vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista a livello comunitario è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente sul vettore stesso, dell’esistenza di circostanze eccezionali e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievole lamentato dal passeggero.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 20489 del 17 giugno 2026 della Cassazione), alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’azione con cui una signora ha citato in giudizio una compagnia aerea per ottenerne la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria, nonché al risarcimento degli ulteriori danni lamentati, in conseguenza della cancellazione di un volo da Torino a Lamezia Terme, programmato per il 21 ottobre 2022 alle ore 18.50, cancellazione avvenuta senza alcun preavviso utile e senza l’offerta di misure di assistenza o di riprotezione, con conseguente perdita anche del volo di rientro già acquistato.
Per i giudici di merito, però, le pretese avanzate dalla signora sono prive di fondamento, ritenendo provata la sussistenza, all’epoca, di uno sciopero e la sua incidenza causale sulla cancellazione del volo.
In particolare, in secondo grado viene chiarito che lo sciopero del settore aeroportuale costituisce circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore dalla responsabilità e che, nella vicenda in esame, la documentazione prodotta, pur non proveniente da autorità istituzionali, è sufficiente a dimostrarne l’esistenza e l’incidenza causale dello sciopero sulla cancellazione del volo.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono che il vettore aereo, per liberarsi da ogni responsabilità, deve dimostrare l’effettiva esistenza della circostanza eccezionale e il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo. Di conseguenza, la mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due requisiti comporta l’obbligo di versare la compensazione al passeggero, gravando sul vettore l’onere della prova circa se e quando il passeggero sia stato informato.
Desumere il nesso causale da fatti generici (come l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l’impatto specifico sul volo) che è proprio l’oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a danno del passeggero.
La questione centrale circa la possibilità di ritenere provato il nesso causale basandosi su massime di esperienza, come i generici effetti a catena di uno sciopero, trova una risposta nettamente negativa. Ciò perché la circostanza eccezionale deve aver interessato specificamente lo specifico volo.
Così, anche qualora la prova dello sciopero in un determinato aeroporto sia stata fornita, ciò non è di per sé sufficiente. Il vettore deve provare puntualmente che tale sciopero ha avuto un’incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato. E, in questa ottica, la produzione di documentazione generica, come articoli di giornale o ‘flight report’ relativi ad altri voli, è da ritenere ritenuta del tutto inadeguata a soddisfare l’onere probatorio.
In sostanza, il vettore deve assumere integralmente l’onere probatorio, fornendo una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare in modo certo i fatti posti a fondamento dell’esimente invocata e tale da non lasciare margini a mere congetture, presunzioni o ricostruzioni ipotetiche. Non basta dimostrare l’evento, ma occorre provare l’inevitabilità delle sue conseguenze sul volo in questione. E, quindi, il vettore è liberato solo laddove dimostri l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare. E ciò significa che il vettore deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare il danno o che fosse per lui impossibile adottarle.
Per quanto concerne la nozione di circostanza eccezionale, essa si riferisce a eventi che, per loro natura od origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo.
L’obiettivo, in conclusione, è garantire un livello elevato di protezione per i passeggeri. Permettere al vettore di liberarsi dai propri obblighi sulla base di presunzioni generiche o di effetti a catena non dimostrati svuoterebbe di significato tale principio, abbassando ingiustificatamente lo standard di tutela voluto dal legislatore europeo e tradendo la ratio della normativa.
Pertanto, non si può ritenere provata l’esistenza e l’incidenza causale di una circostanza eccezionale, come uno sciopero, basandosi su presunzioni semplici o massime di esperienza relative a generici effetti a catena. E l’onere della prova, che grava integralmente e rigorosamente sul vettore aereo, richiede una dimostrazione specifica, concreta e diretta – non fornita nella vicenda in esame – non solo dell’evento, ma anche del nesso eziologico con la cancellazione del singolo volo e, soprattutto, dell’impossibilità di adottare misure idonee a evitare o mitigare il disservizio.

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