Inadempimento del vettore aereo: uno sciopero non può essere una giustificazione
Necessario assumere un comportamento di leale e fattiva collaborazione per salvaguardare, senza apprezzabile e non sopportabile sacrifico né rischio, gli interessi degli ignari passeggeri
Impossibile ritenere giustificabile, nell’ottica della buonafede, l’inadempimento contrattuale del vettore aereo che, avendo appreso con largo anticipo della proclamazione dello sciopero, avrebbe dovuto assumere un comportamento di leale e fattiva collaborazione per salvaguardare, senza apprezzabile e non sopportabile sacrifico né rischio, gli interessi degli ignari passeggeri, allertandoli per tempo, rendendosi disponibile ad assisterli nella riprogrammazione del volo, garantendo il rimborso del biglietto, invitandoli a verificare opzioni di viaggio alternative, sollecitandoli, in considerazione della situazione di instabilità operativa, a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 11948 del 30 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della cancellazione di un volo ‘Ryanair’ sulla tratta Palermo-Budapest.
Per il giudice del Tribunale, a dir la verità, è impensabile ipotizzare un comportamento antigiuridico imputabile alla compagnia. Ciò perché è stato adeguatamente dimostrato, da parte di ‘Ryanair’, che la cancellazione del volo era stata causata dal verificarsi di un evento, lo sciopero generale dei controllori del traffico aereo dell’Italia, eccezionale, imprevedibile e sottratto al controllo del vettore aereo e integrante gli estremi della circostanza eccezionale.
Per il giudice del Tribunale, poi, il fatto che lo sciopero fosse stato indetto molto prima della data del volo e che fosso noto al vettore con largo anticipo non esclude, comunque l’inevitabilità dei suoi effetti, perché posti al di fuori del controllo del vettore, in quanto causa di impossibilità oggettiva ad esso non attribuibile, non essendo possibile che una compagnia aerea provveda alla cancellazione preventiva o alla riorganizzazione di tutti i voli previsti per una determinata data sulla base del solo comunicato dello sciopero, senza prima acquisire conferma dell’effettivo svolgimento dello stesso sciopero e senza prima avere notizia dell’effettiva adesione dei lavoratori, e, secondo il giudice, essendo uno sciopero estraneo alla compagnia area, quest’ultima doveva in ogni caso attendere il comunicato ufficiale di ‘ENAV’, comunicato che, nel caso specifico, era stato ricevuto dalla società soltanto il giorno prima della data del volo.
Queste valutazioni vengono smentite dai magistrati di Cassazione, per i quali, invece, è evidente, almeno sulla carta, l’inadempimento contrattuale addebitabile a ‘Ryanair’, anche perché, viene precisato, la sussistenza di una circostanza eccezionale non basta ad esonerare il vettore aereo dall’obbligo di indennizzare i passeggeri che abbiano subito la cancellazione del volo, atteso che il vettore aereo, al fine di evitare di pagare la compensazione pecuniaria ai passeggeri prevista al verificarsi di una circostanza eccezionale, deve dimostrare di aver adottato misure adeguate alla situazione, ossia misure che, nel momento in cui si verificano tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni per esso tecnicamente ed economicamente sopportabili. In atri termini, il vettore aereo deve dimostrare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, manifestamente non avrebbe potuto evitare – se non acconsentendo a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente – che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione o un ritardo prolungato del volo.
Così, fermo restando che la sussistenza di una circostanza eccezionale è condizione necessaria, ma non sufficiente, al fine di escludere l’obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria, non esonerando il vettore aereo dall’onere di provare in concreto l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera nuda allegazione del ricorso di detto evento esterno in sé astrattamente considerato, il giudice del Tribunale ha errato, spiegano i magistrati di Cassazione, non solo per non avere accertato la sussistenza di concrete circostanze che, associate all’indizione dello sciopero esterno dedotto, avessero reso materialmente impossibile, per la compagnia aerea, l’adozione di qualunque misura alternativa suscettibile di escludere o di minimizzare i sacrifici dei passeggeri, ma già a monte per non avere valutato, a fortiori a fronte di uno sciopero incontestabilmente preannunciato con largo anticipo, il comportamento omissivo di ‘Ryanair’ in forza del parametro della buonafede oggettiva.
Per i magistrati di Cassazione, il comportamento in executivis di ‘Ryanair’, se stato vagliato in tale chiave, avrebbe dovuto essere sanzionato per la mancata collaborazione essenziale a tutelare anche i legittimi interessi dei passeggeri, al pari dei propri interessi.